Obbligo rinnovabili ristrutturazione 2026: cosa cambia per chi ristruttura casa
Obbligo rinnovabili ristrutturazione 2026: cosa cambia per chi ristruttura casa

Dal 3 agosto 2026 chi ristruttura casa dovrà verificare se l’intervento richiede l’integrazione di fonti rinnovabili. L’obbligo non riguarda automaticamente ogni lavoro interno, ma si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni importanti e agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico. Per chi possiede un immobile a Milano o in Lombardia, il quadro nazionale va letto insieme alle regole regionali, che dal 1° gennaio 2027 prevedono alcune soglie più alte. Prima di avviare i lavori, quindi, è importante capire in quale casistica rientra il progetto e quale quota di energia dovrà essere coperta da fonti rinnovabili.
Cosa cambia dal 3 agosto 2026
La data del 3 agosto 2026 è il primo riferimento da segnare per chi sta programmando una ristrutturazione. Il D.Lgs. 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026 e prevede che le nuove regole sulle fonti rinnovabili si applichino agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dopo 180 giorni. Per questo, nella pratica, gli obblighi nazionali diventano rilevanti per i titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026 in poi.
La novità principale è che l’obbligo non riguarda solo gli edifici di nuova costruzione, ma anche alcuni interventi sull’esistente. Sono coinvolti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti e quelli interessati da ristrutturazione dell’impianto termico. Questo non significa che ogni lavoro domestico richieda fotovoltaico, solare termico o pompa di calore: rifare un bagno, cambiare i pavimenti, spostare tramezzi o rinnovare le finiture non fa scattare automaticamente l’obbligo. La verifica dipende dal tipo di opere, dalla superficie dell’involucro interessata e dagli impianti coinvolti.
Quali interventi sono coinvolti e cosa significano
Per capire se l’obbligo rinnovabili si applica, bisogna distinguere le principali categorie previste dalla normativa. La nuova costruzione è il caso più semplice: l’edificio viene progettato da zero e deve nascere già con una quota rilevante di energia da fonti rinnovabili. La ristrutturazione importante di primo livello riguarda invece interventi molto profondi: lavori su oltre il 50% dell’involucro dell’edificio e ristrutturazione dell’impianto termico. In parole semplici, è una riqualificazione che non cambia solo finiture o distribuzione interna, ma anche il modo in cui l’edificio consuma energia.
La ristrutturazione importante di secondo livello è meno invasiva, ma comunque rilevante dal punto di vista energetico. Riguarda interventi sull’involucro superiori al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ad esempio cappotto, isolamento di facciate o coperture. La ristrutturazione dell’impianto termico, invece, riguarda il sistema che serve per riscaldare, raffrescare o produrre energia termica. Non va confusa automaticamente con la semplice sostituzione di una caldaia o di un climatizzatore: conta il progetto effettivo e la classificazione fatta dal tecnico.
Tabella nazionale degli obblighi FER
Nota: FER significa “Fonti Energetiche Rinnovabili”. In pratica, sono le fonti di energia che si rigenerano naturalmente, come il sole, il vento o il calore dell’ambiente. Quando si parla di obbligo FER nelle ristrutturazioni, si intende la necessità di coprire una parte dei consumi della casa con soluzioni alimentate da energia rinnovabile, come fotovoltaico, solare termico o pompe di calore.
A livello nazionale, le percentuali previste dal D.Lgs. 5/2026 cambiano in base al tipo di intervento. Le quote non si riferiscono genericamente alla bolletta, ma ai consumi previsti nel progetto per specifici servizi energetici: acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
| Tipo di intervento | Obbligo nazionale dal 3 agosto 2026 | Cosa significa per il proprietario |
|---|---|---|
| Nuova costruzione | 60% dei consumi per acqua calda sanitaria e 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. | L’edificio deve nascere già progettato con una quota elevata di energia da fonti rinnovabili. |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% dei consumi per acqua calda sanitaria e 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. | È il caso delle riqualificazioni profonde: l’obbligo incide sul progetto energetico complessivo. |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. | Può riguardare interventi importanti sull’involucro, ma con un obbligo più contenuto. |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. | Va verificata quando si interviene in modo sostanziale sull’impianto di riscaldamento o climatizzazione. |
Per chi non è tecnico, il punto è semplice: la percentuale deve essere stimata nel progetto energetico, sulla base dei consumi previsti dopo i lavori. Pompa di calore, fotovoltaico, solare termico o sistemi ibridi possono contribuire al rispetto dell’obbligo, ma la soluzione dipende dalle caratteristiche dell’immobile e dalle verifiche del progettista.
Tabella Lombardia: cosa cambia dal 2027
Per Milano e per il resto della Lombardia, il quadro nazionale deve essere letto insieme alle disposizioni regionali. Regione Lombardia ha aggiornato le regole sull’efficienza energetica degli edifici con il Decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, in vigore dal 3 giugno 2026. Inoltre, la DGR XII/6153 dell’11 maggio 2026 prevede soglie regionali specifiche per l’integrazione delle fonti rinnovabili, applicabili dal 1° gennaio 2027.
| Tipo di intervento | Soglia nazionale | Soglia Lombardia dal 1° gennaio 2027 | Cosa cambia in pratica |
|---|---|---|---|
| Nuova costruzione | 60% ACS e 60% ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva | 65% ACS e 65% ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva | In Lombardia la quota rinnovabile richiesta diventa più alta rispetto alla soglia nazionale. |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% ACS e 40% ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva | 50% ACS e 50% ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva | Gli interventi più profondi sugli edifici esistenti richiedono una copertura rinnovabile più elevata. |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15% climatizzazione invernale + climatizzazione estiva | 15% climatizzazione invernale + climatizzazione estiva, ove tecnicamente possibile | La soglia resta allineata al livello nazionale, ma va verificata nel progetto. |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% climatizzazione invernale + climatizzazione estiva | 15% climatizzazione invernale + climatizzazione estiva, ove tecnicamente possibile | La soglia resta al 15%, ma la qualificazione dell’intervento è decisiva. |
In sintesi, chi ristruttura a Milano deve considerare due date: il 3 agosto 2026 per l’applicazione nazionale del D.Lgs. 5/2026 e il 1° gennaio 2027 per le soglie regionali più alte previste dalla Lombardia. Questo non significa che ogni appartamento milanese dovrà installare rinnovabili, ma che i progetti soggetti all’obbligo dovranno rispettare anche il quadro regionale. Per capire come questo si collega alla certificazione energetica, può essere utile leggere l’approfondimento sul nuovo APE 2026 in Lombardia.
Esempi pratici: appartamento a Milano con e senza lavori condominiali
Immaginiamo un appartamento di 75 m² a Milano, in un condominio anni Sessanta, con impianto di riscaldamento centralizzato. Il proprietario vuole migliorare comfort ed efficienza dell’abitazione con cappotto interno, serramenti basso emissivi, sostituzione dello scaldacqua e climatizzatore con pompa di calore caldo/freddo. Se questi lavori restano limitati alla singola unità immobiliare, senza interventi su tetto, facciata, cappotto esterno, centrale termica o altre parti comuni, l’obbligo FER non scatta automaticamente. In genere, infatti, si resta nella riqualificazione energetica dell’appartamento, salvo che il progetto venga qualificato come ristrutturazione dell’impianto termico o superi le soglie previste sull’involucro dell’intero edificio.
Il discorso cambia se, nello stesso periodo, il condominio decide di intervenire anche su tetto o facciata. Se si tratta di lavori solo edilizi, come tinteggiatura, ripristino intonaci, rifacimento guaine, tegole o lattonerie senza isolamento energetico, di norma non si entra nelle casistiche che fanno scattare l’obbligo FER. Se invece il condominio realizza un cappotto esterno, coibenta il tetto o interviene in modo significativo sull’involucro, il tecnico deve verificare quanta superficie disperdente dell’intero edificio viene coinvolta. Oltre il 25% si può rientrare nella ristrutturazione importante di secondo livello; oltre il 50%, insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico, si può arrivare alla ristrutturazione importante di primo livello.
| Scenario appartamento a Milano | Obbligo FER probabile? | Spiegazione semplice |
|---|---|---|
| Solo opere interne: bagno, cucina, pavimenti, tramezzi, finiture | No, non automaticamente | Sono lavori edilizi interni che, da soli, non equivalgono a una ristrutturazione importante energetica. |
| Cappotto interno e serramenti del singolo appartamento | Di norma no | La soglia del 25% si valuta sulla superficie disperdente dell’intero edificio, non solo dell’appartamento. |
| Boiler elettrico e pompa di calore caldo/freddo | Da verificare | Può restare una riqualificazione impiantistica, salvo ristrutturazione sostanziale dell’impianto termico. |
| Rifacimento condominiale di tetto o facciata senza isolamento | In genere no | Se l’intervento è solo edilizio o manutentivo, non comporta automaticamente obblighi FER. |
| Facciata o tetto condominiale con isolamento energetico | Possibile | Se l’intervento supera il 25% dell’involucro dell’edificio può rientrare nella ristrutturazione importante di secondo livello. |
| Facciata o tetto con isolamento oltre il 50% dell’involucro e ristrutturazione dell’impianto termico | Sì, molto probabile | Si può entrare nella ristrutturazione importante di primo livello, con obblighi FER più elevati. |
Un mini-calcolo aiuta a capire la logica. Se il tecnico stima 5.000 kWh annui per climatizzazione invernale e 1.000 kWh per climatizzazione estiva, il totale è 6.000 kWh. Se l’intervento ricade nell’obbligo del 15%, la quota da coprire con fonti rinnovabili sarebbe pari a 900 kWh annui. Il calcolo reale va però inserito nella relazione tecnica, considerando impianti, rendimenti, configurazione dell’abitazione e classificazione effettiva dell’intervento.
Deroghe e casi particolari
La normativa prevede situazioni in cui l’obbligo può non applicarsi o può essere gestito in modo diverso. Un caso riguarda gli edifici collegati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, quando la rete copre l’intero fabbisogno energetico del servizio interessato. A Milano questo può essere rilevante in alcune zone servite dal teleriscaldamento, ma non va dato per scontato: serve una verifica tecnica sul singolo edificio.
Un altro caso riguarda l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica. Non è una deroga libera, né una scelta discrezionale del proprietario. Deve essere il progettista a evidenziarla nella relazione tecnica, spiegando perché le diverse opzioni disponibili non sono fattibili o non sono convenienti secondo i criteri applicabili. Anche gli impianti hanno condizioni specifiche: quelli fotovoltaici installati a terra, ad esempio, non concorrono al rispetto dell’obbligo. Per chi abita in condominio, questo rende ancora più importante verificare spazi, autorizzazioni e parti comuni prima di impostare il progetto.
Come prepararsi prima di avviare i lavori
Prima di avviare una ristrutturazione, la domanda più utile non è “devo mettere il fotovoltaico?”, ma “il mio intervento rientra in una categoria soggetta agli obblighi FER?”. La risposta dipende dal tipo di opere, dalla superficie interessata, dagli impianti coinvolti e dal titolo edilizio. Per questo è consigliabile chiedere al tecnico una classificazione preventiva dell’intervento, soprattutto se i lavori riguardano isolamento, serramenti, climatizzazione, acqua calda sanitaria o parti comuni.
Il secondo passaggio è raccogliere i documenti energetici dell’immobile: APE, libretto impianto, informazioni su caldaia o generatore, pratiche precedenti, dati su serramenti e isolamento. In condominio conviene verificare anche regolamento condominiale, lavori deliberati, impianti comuni, disponibilità del tetto e vincoli architettonici. Tutti questi elementi incidono sulla fattibilità delle soluzioni rinnovabili.
Il terzo passaggio è integrare il tema energetico nel budget. Se l’obbligo si applica, le fonti rinnovabili non sono un accessorio da aggiungere alla fine, ma una parte del progetto. Per chi sta acquistando una casa da ristrutturare a Milano, questa verifica può incidere anche sulla valutazione economica dell’immobile. Per un quadro più ampio su lavori, agevolazioni e spese, può essere utile leggere l’approfondimento sui bonus fiscali casa 2026 per ristrutturazioni e mutui.
In breve: cosa ricordare
Dal 3 agosto 2026 l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili riguarda anche molti interventi sugli edifici esistenti, ma non tutte le ristrutturazioni domestiche. La verifica dipende dalla classificazione tecnica dei lavori. A Milano e in Lombardia bisogna considerare anche le soglie regionali applicabili dal 1° gennaio 2027.
- Dal 3 agosto 2026 valgono i nuovi obblighi nazionali previsti dal D.Lgs. 5/2026.
- Le ristrutturazioni interne semplici non fanno scattare automaticamente l’obbligo FER.
- Le ristrutturazioni importanti di primo livello hanno obblighi più elevati rispetto agli interventi di secondo livello.
- La ristrutturazione dell’impianto termico può comportare l’obbligo del 15% su riscaldamento e raffrescamento.
- In Lombardia, dal 2027, le soglie salgono al 65% per nuove costruzioni e al 50% per ristrutturazioni importanti di primo livello.
- A Milano, per appartamenti in condominio, vanno valutati con attenzione spazi disponibili, parti comuni e impianti esistenti.
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FAQ sull’obbligo rinnovabili nelle ristrutturazioni
Se in un appartamento a Milano faccio cappotto interno, serramenti, boiler elettrico e pompa di calore, scatta l’obbligo FER?
Non automaticamente. In un appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato, questi interventi rientrano di norma nella riqualificazione energetica dell’unità immobiliare. L’obbligo FER scatta solo se l’intervento supera le soglie previste sull’involucro dell’intero edificio o se viene qualificato come ristrutturazione dell’impianto termico. La verifica deve quindi essere fatta dal tecnico sul progetto effettivo.
La pompa di calore caldo/freddo conta come fonte rinnovabile?
La pompa di calore può contribuire alla copertura da fonti rinnovabili, ma non basta installarla per dire automaticamente che l’obbligo è rispettato. Il contributo dipende da caratteristiche tecniche, rendimenti, fabbisogno energetico e calcoli inseriti nella relazione tecnica. Se sostituisce semplicemente un climatizzatore, l’intervento può restare una riqualificazione impiantistica.
Se il condominio rifà tetto o facciata, cosa cambia?
Dipende dal tipo di intervento. Se il condominio rifà solo intonaco, tinteggiatura, guaina, tegole o ripristini senza isolamento energetico, di norma non scatta l’obbligo FER. Se invece l’intervento prevede cappotto esterno, coibentazione del tetto o isolamento significativo dell’involucro, il tecnico deve verificare quanta superficie disperdente dell’intero edificio viene coinvolta.
Qual è la differenza tra regole nazionali e regole Lombardia?
Le regole nazionali fissano le soglie applicabili dal 3 agosto 2026. La Lombardia ha previsto soglie regionali più alte dal 1° gennaio 2027 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello: la nuova costruzione passa dal 60% al 65%, mentre la ristrutturazione importante di primo livello passa dal 40% al 50%.
Chi verifica il rispetto dell’obbligo?
Il rispetto dell’obbligo viene verificato attraverso la relazione tecnica predisposta dal progettista. È il tecnico a classificare l’intervento, calcolare i fabbisogni energetici, indicare la quota da coprire con fonti rinnovabili e motivare eventuali impossibilità tecniche o casi particolari. Per il proprietario, questo significa che la verifica va integrata nel progetto prima dell’avvio dei lavori.

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